RISARCIMENTO PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – LEGGE PINTO
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Chiunque ha avuto modo di “frequentare” le aule di giustizia, purtroppo avrà avuto modo di riscontrare che spesso i tempi processuali sono lunghi, anzi, a volte, lunghissimi.

La c.d. legge Pinto (L.89 del 24 marzo 2001) ha introdotto, nel nostro ordinamento, uno strumento che prevede un'equa riparazione a "chi  ha  subito  un  danno  patrimoniale  o non patrimoniale per effetto  di  violazione  della  Convenzione  per  la salvaguardia dei diritti  dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della  legge  4  agosto  1955,  n.  848, sotto il profilo del mancato rispetto  del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione ".

Ne deriva che, indipendentemente dai motivi specifici di queste lungaggini processuali qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole a prescindere dall’esito della lite si ha diritto  ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata.

Lo studio assiste il cliente in tutte le fasi volte ad ottenere il giusto indennizzo dovuto, salva valutazione preliminare del procedimento per il quale si assume violato il principio della ragionevole durata.